Niente variazione catastale per piccole difformità catastali in vista di vendita dell'immobile.E' quanto emerge dalla Circolare dell`Agenzia del Territorio n.2 del 9 luglio 2010 (LEGGI), che ha fornito le prime indicazioni operative sull'obbligo, previsto dalla manovra fiscale dal 1° luglio 2010 (a pena di nullita`), di riportare, oltre ai dati catastali, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformita` in tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate inter vivos ( aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti), per le unita` immobiliari urbane.
La Circolare inoltre precisa che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto. Infatti, dato che gli interventi non vanno ad intaccare la rendita, basterà rilasciare un'attestazione di conformità dell'immobile da parte di un tecnico o del proprietario.
Inoltre viene precisato che "gli atti di trasferimento di fabbricati in corso di costruzione sono esclusi dai nuovi obblighi stabiliti dal D.L. 78/2010, per cui gli stessi non devono contenere, a pena di nullita`, il riferimento alle planimetrie catastali, ne` la dichiarazione circa la conformita` di queste al reale stato degli stessi".
Nello specifico:
- fabbricati iscritti in catasto come ``in corso costruzione`` o ``in corso di definizione``, sempre che non siano stati ultimati o definiti;
- fabbricati iscritti in catasto come ``unita` collabenti``, in quanto non piu` abitabili o servibili all`uso cui sono destinati;
- fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, ne` perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralita` ai fini fiscali;
- particelle censite al catasto terreni;
- lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l`indicazione della sola superficie, ai sensi dell`art.15 del D.P.R. 650/1972.
0 commenti