Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
E' stata aggiornata la Guida Fiscale dell'Agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali legate al risparmio energetico
On line l'aggiornamento della Guida, in cui sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può accedere al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
Per chi fino al 31 dicembre 2011 sosterrà spese per interventi finalizzati al risparmio energetico sarà possibile usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta.
I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure necessarie per avvalersi delle agevolazioni:
- è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
- detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
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