Fabbricati rurali: definizione e norma
I fabbricati di tipo rurale, anche se iscritti al Catasto Fabbricati, non producono alcun reddito.
Infatti, il reddito dominicale dei terreni ad essi collegati è comprensivo della loro rendita.
Per definizione, un fabbricato per conseguire il titolo di "ruralità", deve soddisfare i requisiti stabiliti nella L.133/94.
In sintesi, i fabbricati con uso abitativo possono essere considerati "rurali" se:
+ utilizzati come abitazione dal proprietario del fondo collegato o titolare di altro diritto reale;
+ utilizzati per tale uso dal socio della società agricola;
+ dai familiari conviventi;
+ dai titolari di pensione di tipo agricolo;
Inoltre è necessario rispettare i seguenti requisiti:
+ superficie del fondo agricolo collegato di almeno 10.000 mq;
+ fondo situato in un comune montano;
+ volume del reddito maggiore alla metà del reddito del conduttore del fondo;
+ l'abitazione non deve essere di lusso, cioè nelle categorie A/1 o A/8;
+ se sul fondo insiste più di un'abitazione è necessario che la loro superficie non superi gli 80 mq per il titolare e 20 mq.
NB: Il fabbricato non necessariamente deve essere ubicato sul fondo agricolo ma può essere ubicato nello stesso comune o nel comune confinante.
Infine secondo la circolare dell'Agenzia del Territorio n.7 del 15/06/2007 i fabbricati strumentali vanno accatastati in categoria D10 o al limite per attività agrituristica in categoria da A2 a A7, C2, C3, C6 e C7; in casi particolari anche D1, D7 e D8.
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