Sanatoria, in catasto si può regolarizzare dopo la stipula
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L’Agenzia del Territorio ha ritenuto opportuno, per la rivitalizzazione del mercato edile, semplificare l'art. 19, comma 14 della manovra economica, concedendo con la circolare 3/2002 l'opportunità di allineare i registri immobiliari a quelli catastali anche successivamente all'aver stipulato il contratto di compravendita.
Soprattutto, riguardo l'attestazione resa dal proprietario riguardo la corrispondenza con la planimetria catastale dello stato reale dell'immobile, la planimetria catastale sarà ritenuta conforme rispetto allo stato di fatto anche in presenza di lievi modifiche interne, come lo spostamento di un tramezzo o di una porta, che tuttavia non varino il numero dei vani e quindi non incidono sulla rendita catastale.
(Va presentata invece variazione ad esempio per rilevante ri-disposizione degli spazi interni o uso di spazi quali terrazze o balconi.)
Nel caso in cui il notaio accerta la non corrispondenza tra registri immobiliari e catastali, gli interessati devono attivarsi per la regolarizzazione prima della stipula, presentando una o più domande di voltura. L'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate, attraverso l'emanazione congunta della circolare 3/2002, dispongono che i notai avranno l’obbligo di accertamento e segnalazione di eventuali discrepanze, e che si avrà la possibilità di regolarizzarle anche dopo la stipula.
Ai fini dell'identificazione di un bene, per l’Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali necessari in ambito contrattuale sono sezione, foglio, particella e subalterno (saranno considerati invece non rilevanti indirizzo, piano, categoria, classe, consistenza e rendita catastale).
N.B. Saranno esclusi da queste disposizioni le particelle censite al catasto terreni, i fabbricati rurali, le "unità collabenti" cioè gli edifici non più abitabili, gli immobili iscritti come “in corso di costruzione” o "in corso di definizione", i lastrici solari e le aree urbane iscritte con la sola indicazione della superficie.
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