Grazie alla sentenza 3714/2010, depositata il 19 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha deciso che il condono sarà possibile se il vincolo sull’area è stato posto dopo la realizzazione dell’intervento edilizio; altra condizione che deve sussistere per ottenerlo è che l'intervento abusivo sia conforme a norme e strumenti urbanistici vigenti.
In caso contrario, se l'intervento è stato realizzato in un'area già vincolata, lo Stato ordina la demolizione del manufatto realizzato.
In sintesi, facendo riferimento alla legge del terzo condono edilizio, la L.326/2003, sarà impossibile sanare le opere realizzate solo in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta
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