Sottotetto e pregiudizio

by - aprile 04, 2011


Spesso e volentieri ci troviamo a lavorare su personalizzazioni di case che sono al 40% "abitazioni" e al 60% "sottotetto", "volume tecnico", "spazio di sgombero", "taverna", "lavatoio" ecc

Il bisogno di cubatura e i costi eccessivi dei terreni edificabili porta a questo tipo di edilizia che "da prassi" viene accettata agli uffici comunali.
Normativa e sentenze però la pensano diversamente:

I volumi tecnici sono solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali – e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita – le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.01.2011 n. 678
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02.11.2010 n. 7731


La realizzazione di un porticato chiuso lateralmente su due lati va a costituire una nuova superficie utile, essendo il porticato destinato ad ospitare arredi fissi e, quindi, a consentire di svolgervi varie attività della vita quotidiana.
Il porticato, proprio in quanto comportante la contestuale realizzazione di una nuova superficie utile, non è qualificabile né come un volume interrato, né come un volume tecnico.
TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 14.01.2011 n. 176

La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc.,
mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Resta dunque estraneo a tale nozione il volume del vano scale.

Un manufatto per qualificarsi quale "volume tecnico" deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, non deve poter essere ubicato all'interno della parte abitativa e deve essere caratterizzato da un rapporto di necessaria proporzionalità fra tale volume e le esigenze effettivamente presenti.
TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 01.09.2009 n. 4849


Abusiva trasformazione di volumi tecnici in abitativi.
La realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle "cubature accessorie" o di "diversa distribuzione interna delle singole unità abitative", bensì comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite e ha come risultato un "carico abitativo" non previsto
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.10.2008 n. 37253

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