Acquisto posto auto, si detrae il 36%
L’acquisto di un box auto, con la Risoluzione7/E del 13 gennaio scorso, è stato compreso tra gli interventi di riqualificazione di un edificio (anche l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali sono considerati come ristrutturazione) e può accedere alle detrazioni del 36%, calcolato sul costo di costruzione dell’immobile.
In base alla Risoluzione 38/E del 2008 e alla Circolare 55/E del 2002, se l’atto definitivo per l’acquisto di un box è stipulato dopo il pagamento di eventuali acconti, è riconosciuta la detrazione sugli acconti pagati con bonifico a patto che il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’edificio principale emerga da un compromesso di vendita registrato.
Non si può accedere alla detrazione quando i pagamenti effettuati con bonifico, prima dell’atto notarile, non corrispondono a un preliminare di vendita registrato in quanto non risulterebbe nessun vincolo pertinenziale.
La detrazione del 36% è riconosciuta anche quando la data del bonifico coincide con quella riportata sull’atto notarile, anche se con orario antecedente alla stipula di questo.
In base alla Risoluzione 38/E del 2008 e alla Circolare 55/E del 2002, se l’atto definitivo per l’acquisto di un box è stipulato dopo il pagamento di eventuali acconti, è riconosciuta la detrazione sugli acconti pagati con bonifico a patto che il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’edificio principale emerga da un compromesso di vendita registrato.
Non si può accedere alla detrazione quando i pagamenti effettuati con bonifico, prima dell’atto notarile, non corrispondono a un preliminare di vendita registrato in quanto non risulterebbe nessun vincolo pertinenziale.
La detrazione del 36% è riconosciuta anche quando la data del bonifico coincide con quella riportata sull’atto notarile, anche se con orario antecedente alla stipula di questo.
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