Rogito e difformità catastali
post allegato alla newsletter del 30/11/10 per abbonarti clicca qui

Il notaio deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario, il quale deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.
La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o dell'atto relativo all’immobile
(art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).
L'Agenzia del Territorio

Questo sia che si tratti di una difformità originaria, cioè dovuta a un'errata rappresentazione nella planimetria depositata in precedenza, sia che derivi da modifiche eseguite successivamente, e non comunicate al catasto.
L'Agenzia del Territorio ha chiarito però che non assumono rilievo le variazioni di toponomastica (il nome delle vie e i numeri civici), i nomi dei confinanti e ogni altro elemento che non influisce sulla corretta determinazione della rendita.
Lievi modifiche interne
Questa precisazione (a pg 10) consente attestare la conformità della planimetria anche in presenza di lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta interna o di un tramezzo, che pur variando la superficie utile dei vani interessati non modificano il numero dei vani nè la loro funzionalità, e quindi NON comportano una variazione della rendita catastale, come ha chiarito l'Agenzia del Territorio.Deve trattarsi, comunque, di modifiche veramente minime.
I vani catastali NON sono stanze!
Sul nostro glossario catastale una trattazione più approfondita
Negli altri casi sarà necessario incaricare un tecnico di sanare la situazione per allineare catastalmente l'immobile.
0 commenti