Al via il Decreto Rinnovabili

by - marzo 08, 2011

 
Il decreto legislativo sulle Rinnovabili, approvato già dal Consiglio dei Ministri, è stato validato dal Presidente Napolitano; divengono dunque attuative le nuove regole sulle Energie Rinnovabili e sulla loro integrazione negli edifici nuovi e ristrutturati.

Nella formula finale del Decreto cambiano le scadenze e gli obblighi (Allegato 3 del Decreto); nei centri storici (zone A del DM 1444/1968), le percentuali sono state ridotte al 50%, con l'esclusione degli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e dagli strumenti urbanistici vigenti, nei casi in cui si evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici.

Il progettista dovrà documentare nella relazione tecnica quanto sia possibile ottemperare agli obblighi prescritti, esaminando dove necessario la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, ottenendo un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) inferiore rispetto al pertinente I complessiva obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il non rilascio del titolo edilizio; per gli impianti realizzati per soddisfare i suddetti obblighi, accedono agli incentivi statali destinati alle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto delle prescrizioni del Decreto.

Nello specifico, l’art. 9 prevede che, nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica debbano coprire il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, facendo ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, secondo le seguenti percentuali:

a) il 20% se il titolo edilizio è stato richiesto dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% se il titolo edilizio è stato richiesto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato dal 1° gennaio 2017.




 

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