DETRAZIONI IRPEF: AGEVOLAZIONI DEL 36% ANCHE PER LAVORI CONDOMINIALI

by - febbraio 19, 2010

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, espresso con Risoluzione n. 7/E del 12/02/2010, fornito in risposta ad istanza presentata dalla ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari, la detrazione Irpef del 36% per lavori edilizi, introdotte dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e regolate dalle sue successive modificazioni, è riconosciuta per interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria, straordinaria ed edilizia, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 31 della L. 457/1978 realizzati su tutte le parti comuni del condominio; possono essere richieste non solo da singoli proprietari di edifici per abitazione, per interventi di manutenzione, recupero o restauro, ma anche da condomini, per interventi che riguardino alcune parti comuni.

Le parti comuni degli edifici, secondo l'art. 1117 del C.C. sono definite come segue:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta` esclusiva dei singoli condomini.


In particolare, si viene a superare con la Risoluzione 7/E il contrasto creatosi sia sul piano normativo che di prassi in materia di accesso agli incentivi per le parti comuni degli edifici. La L. 449/1997, che prevede la citata detrazione del 36%, fa riferimento alle parti condominiali indicate al punto 1 dell'art. 1117, mentre il relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 41/1998, richiama genericamente l'art. 1117 c.c.. Anche sul piano di prassi, mentre con alcuni pareri ministeriali (Circolare 57/E del 24/02/1998 e Circolare 121/E del 11/05/1998) si era inteso far riferimento a tutto l'art. 1117 c.c., con la Risoluzione n. 84/2007, l'Agenzia aveva escluso dal beneficio fiscale le parti elencate ai punti 2 e 3 dell'art. 1117 C.C..

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