Il sottotetto, come si recupera
La prima verifica da fare, anche senza l'aiuto di un architetto o di un tecnico, e soprattutto se si abita in un condominio, è controllare che il sottotetto sia di vostra proprietà esclusiva e non condominiale.
Per non avere dubbi è bene sapere che ciò vale se è accessibile solo a voi, non è già utilizzato come attico e se non è abitabile, se ha cioè , funzione di soffitta o deposito.
Quindi, in questo caso con l'aiuto di architetto, va verificata l'altezza a disposizione, tenendo conto che normalmente l'altezza media dovrebbe essere pari a 2.70 m ma con le Leggi Regionali per il recupero dei sottotetti è stata molto abbassata.
Un esempio? Nel Lazio, dove la normativa di riferimento è data dalla Legge Regionale n. 13/2009 e dalla successiva modifica Legge Regionale n.10/2011, l'altezza minima è stata abbassata a soli 2 m.
In ogni caso, gli spazi più bassi delle altezze consentite, per garantire anche idoneo isolamento, devono essere chiusi, o in via definitiva con un muro o trasformati in spazio contenitivo con sportelli.
Se l'altezza disponibile è minore di quella consentita, sarà possibile alzare il tetto o abbassare l'ultimo solaio fino a raggiungerla, fatta salva, naturalmente, la statica dell'edificio.
L'ultima verifica da fare riguarda i rapporti aeroilluminati; da normativa sono fissati in 1/8 della superficie abitabile, dalle Leggi Regionali sui sottotetti sono ridotti in molti casi fino a 1/16 della parte che rispetta l'altezza minima consentita.
Per poter eseguire i lavori, va presentata una pratica urbanistica al Comune, redatta e firmata da un architetto o da un tecnico, e va corrisposta una reversale e degli oneri che possono variare da Comune a Comune.
Ci sembra importante ricordare che le spese per rendere abitabile un sottotetto sono detraibili, ma solo quando i lavori siano eseguiti all’ interno del volume esistente; se sussiste un aumento di volume, saranno detraibili solo i lavori svolti sulla parte esistente.
Immagini via Fantastik Frank
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