Via e Vas: in vigore le modifiche al Codice Ambiente

by - settembre 03, 2010


Valutazione ambientale solo in presenza di impatto negativo delle opere, cambia il ruolo della conferenza di servizi

È entrato in vigore il 26 agosto il Decreto Legislativo 108/2010, che modifica la parte I, II e V del Codice Ambiente.
La nuova norma ha rivisto la disciplina inerente a Via (Valutazione di impatto ambientale), Vas (Valutazione ambientale strategica), e Aia (Autorizzazione integrata ambientale).

La Via diventa un procedimento per individuare in via preventiva gli effetti che un progetto può causare all’ambiente.
Il procedimento considera solo eventuali gli impatti negativi.

La Tempistica

L’autorità competente può chiedere documenti integrativi, che devono essere presentati entro 75 giorni, ottenuti i quali dovrà pronunciarsi entro 45 giorni.
Nel caso in cui si riscontri un effetto negativo sull’ambiente, ha inizio il procedimento di Via.
L’autorità competente nell’arco di 30 giorni verifica la completezza dei documenti, che possono essere integrati in altri 30 giorni.
Il proponente può modificare gli elaborati entro 45 giorni.
Una volta ricevuta la documentazione definitiva, il provvedimento di Via è emesso in 90 giorni.
Le Amministrazioni possono intervenire in conferenza di servizi, che in questo caso consente solo il confronto, senza portare a valutazioni definitive.
Le regioni hanno un anno di tempo per adeguare la normativa interna. Scaduto il termine prevale la norma nazionale.

La nuova legge prevede che se un intervento analizzato in Conferenza di Servizi è stato sottoposto positivamente a Vas, i risultati devono essere utilizzati senza modifiche per la Via.

La Vas è promossa dalla Pubblica Amministrazione e mira a garantire lo sviluppo sostenibile includendo nei processi decisionali i possibili effetti sull’ambiente. Sono sottoposti a questa procedura i piani per la valutazione della qualità dell’aria o inerenti al settore energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli.

La fase di valutazione termina con un provvedimento motivato senza il quale l’opera non può essere ultimata.

Il decreto introduce una nuova procedura per l’Aia, che deve contenere indicazioni per la protezione dell’ambiente, L’autorizzazione ha una durata di 5 anni, che si estende ad 8 per gli impianti Emas.

Per gli impianti di competenza statale la domanda deve essere presentata al Ministero dell’Ambiente in formato elettronico.
Negli altri casi la Regione decide l’ufficio o l’ente presso il quale consegnare le istanze.
L’autorità competente verifica la completezza dei documenti entro 30 giorni e comunica l’avvio del procedimento. Nei 15 giorni successivi il gestore pubblica un annuncio sul luogo e le caratteristiche dell’impianto.

Viene poi convocata la conferenza di servizi, che in questo caso ha il potere di prendere decisioni e deve concludersi entro 90 giorni.
Dalla presentazione della domanda alla conclusione del procedimento passano quindi 150 giorni.

via edilportale

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