Approvato il Piano Casa Lazio

by - agosto 04, 2011

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Il provvedimento per l'approvazione del Piano Casa Lazio è passato e diventa legge con 41 voti contro 22, con forti riserve da parte dell'opposizione.

Il piano casa si applicherà a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio.

NOVITA': Una importante novità rispetto alla legge precedente, è l'applicazione anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate all'interno delle aree naturali protette.
Rimangono tuttavia esclusi gli insediamenti urbani storici come individuati dal Piano territoriale paesistico regionale, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di monetizzare il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le cosiddette opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d' uso.

TEMPI: Le norme relative ad ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d'uso potranno essere realizzate entro tre anni dalla data di pubblicazione della legge.

POSSIBILITA': Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kw, l'incremento di cubatura arriva al 30%.
In caso di adeguamento dell' intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35%.
Per gli edifici residenziali, rispetto al precedente piano casa, la possibilità di ampliare l'edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai 1000 metri cubi. L'incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 metri quadrati di superficie (sulla cosiddetta SUL, Superficie Utile Lorda).
Non ci sono più le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25 per cento, per un massimo di 500 metri quadrati.
Infine chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d'uso per almeno 10 anni.

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5 commenti

  1. ciao,
    quindi ad esempio,io che vivo in un condominio in un appartamento al primo piano di 70 mq a Roma, potrei eventualmente chiudere parte terrazzo a livello (fino a maz 14mq) con una semplice DIA?

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  2. Si, sulla carta.
    Poi dato che ogni municipio fa storia a sè è buona cosa informarsi all'ufficio tecnico prima di cantare vittoria, se ti serve una consulenza professionale contattaci privatamente.
    Ciao

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  3. Si può ampliare con il nuovo Piano Casa per unità immobiliari dotate di specifica autonomia funzionale, quindi con un accesso indipendente.Secondo me un appartamento in un condominio con accesso da un androne e da scale comuni non può essere ampliato.

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  4. Non è così,
    art 3 comma 8: Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali (...) sono applicabili proporzionalmente all'intero edificio fatta salva la fattispecie di cui al comma 1 ( 20% ndr) per la quale l'ampliamento fino al 20% è applicabile integralmente alla singola unità immobiliare.

    POI:
    Gli ampliamenti sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei *volumi accessori e pertinenziali* esclusivamente per tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque, per ogni unità immobiliare dell'edificio, dotata di specifica autonomia funzionale.

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