PIANO CASA REGIONE LAZIO: INIZIO DELLE DOMANDE
Dal 4 dicembre 2009 è possibile presentare le domande per ampliamenti e ricostruzioni in base a quanto previsto dalla Legge Regionale 21/2009.
Ampliamenti: la domanda per ampliamento del 20% potrà essere presentata per edifici residenziali con cubatura al massimo uguale ai 1000 metri cubi, mentre sarà possbilie ampliare del 10% gli edifici con destinazione artigianale. Gli immobili saranno vincolati al mantenimento della propria destinazione d’uso per 10 anni.
Demolizioni e ricostruzioni: si può demolire fino al 75% dell’edificio, per poi ricostruire aumentando fino al 35% della volumetria preesistente. Nella realizzazione di nuove unità abitative il 25% deve essere destinato alla locazione a canone concordato.
Premi cubatura: I premi di cubatura nelle zone ad alto rischio sismico, per facilitare la messa a norma degli edifici, sono stati aumentati al 35% e al 20% . Un bonus del 40% si riesce ad ottenere se il progetto è realizzato sulla base di un concorso di progettazione
Modalità di attuazione: Sono escluse le sopraelevazioni, ma viene comunque data la possibilità di intervenire sui sottotetti, al fine di realizzare un nuovo tetto o modificarne la conformazione per ottenerne l'abitabilità. Il recupero è permesso per i sottotetti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ma l'applicazione della legge è vincolata all'ottenimento dell'abitabilità.
Ogni intervento deve comunque rispettare la normativa in materia antisismica e di risparmio e certificazione energetica.
Titoli abilitativi: Per usufruire delle possibilità date dalla legge, il titolo richiesto è la DIA (Denucia Inizio Attività), presentabile entro due anni. Per interventi che prevedano demolizioni e ricostruzioni di parte dell'edificio è invece necessario richiedere il Permesso di Costruire.
Recupero ambientale: I premi cubatura diventano al 50% e al 60% per le zone del litorale. Inotre un bonus pari al 35% sulla ricostruzione(in seguito a demolizione di parte dell'edificio) sarà concesso a chi riduce del 10% almeno il limite di fabbisogno energetico fissato dal Decreto Legislativo 192/2005.
Esclusioni: Sono esclusi da tali provvedimenti gli edifici e le aree che sorgono in zone vincolate per rischio esondazione, in aree naturali protette, nei centri sorici, in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, in fasce di rispetto dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi. Inotre fanno parte dell'esclusione gli edifici abusivi.
Fonte: Edilportale
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