Detrazione 55% anche per le porte d'ingresso
Nelle faq dell'Enea si specifica che la detrazione del 55% può essere applicata anche alle spese per la sostituzione della porta di ingresso, a condizione che sia rispettata la stessa trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi.
Il DPR 59/2009 prevede che, per tutte le categorie di edifici, il valore massimo della trasmittanza delle chiusure apribili deve rispettare i limiti di legge.
Quindi, poiché il DPR 59/2009 equipara la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche ai fini delle detrazioni per la sostituzione di porte deve essere rispettata la trasmittanza relativa alle finestre, indicata nelle tabelle di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008.
La detraibilità si estende anche genericamente a vetrine non apribili, ma è escluso il portone del box auto dato che uno dei requisiti indispensabili è che sia un locale riscaldato.
- le faq Enea
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