C'è DIA e DIA...tu di quale DIA sei?

by - giugno 17, 2010


Dando per scontato che le opere che si andranno a compiere necessitano del deposito in Comune della pratica di Denuncia Inizio Attività (DIA), esistono alcune differenze nelle partiche denominate DIA...

1.Denuncia Inizio Attività (DIA):
La Denuncia di Inizio Attività (DIA) è una pratica amministrativa regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, compreso nel D.P.R. 380/2001, all'art. 22 e 23.
Strumento di vigilanza della Pubblica Amministrazione sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio, con una DIA oggi, in seguito al DL Incentivi, si può ristrutturare il proprio appartamento, o effettuare opere di manutenzione straordinaria sul proprio immobile, se queste coinvolgono parti esterne dell'edificio o parti strutturali.
Si parla di interventi che prevedono revisione integrale dell'edificio esistente con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso.
Sono compresi nella ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" - art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o, comunque, opere che portano alla realizzazione di un immobile del tutto o in parte differente dall'originale.
MODI: E' necessario presentare elaborati grafici con ante e post operam e relazione tecnica asseverata da un progettista, comunicazione Impresa esecutrice dei lavori corredata di DURC, pagamento reversale.
TEMPI: Una volta presentata, la DIA si può considerare approvata dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico).

2. DIA TARDIVA e/o IN SANATORIA:
Se i lavori sono già iniziati, e non è stata fatta regolare comunicazione in Comune, si tratta di illecito urbanistico; si può ricorrere in questo caso alla DIA TARDIVA. Questa può essere presentata solo nel caso i lavori siano ancora in corso; sono infatti richiesti gli elaborati che illustrano ante, intra e post operam, per dimostrare a che punto sono i lavori, documentati adeguatamente con una relazione fotografica.

Se i lavori sono già terminati, il proprietario può spontaneamente presentare una DIA in SANATORIA, al pagamento, andando incontro ad una sanzione pecuniaria che andrà da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 10.000 €, in relazione alla gravità dell’abuso.

Se i lavori sono terminati, in seguito a visita dell'Ispettorato Edilizio, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, può essere applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 € ad un massimo di 15.000 €, in relazione alla gravità dell’abuso.
Viene ordinata da parte del dirigente comunale la immediata sospensione dei lavori con comunicazione al proprietario ed al direttore dei lavori; i provvedimenti sanzionatori saranno adottati entro i successivi quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, con possibile ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (secondo quanto previsto nella legge regionale).

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